Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1956 al 4 gennaio 1961. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste versera' alla Banca nazionale del lavoro i seguenti contributi:

  • a)L. 600.000 a carico delle rimanenze degli stanziamenti inscritti a tutto il 30 giugno 1934 nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e con imputazione al relativo capitolo n. 79 del predetto bilancio per l'esercizio finanziario 1934-35;
  • b)L. 260.000 per l'esercizio 1935-36; L. 300.000 per l'esercizio 1936-37 e L. 380.000 per l'esercizio 1937-38 al 1954-55 a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca.

[2]Il contributo poliennale di cui alla lettera b) potra' essere dalla Banca nazionale del lavoro ceduto con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[3]Ad integrazione degli stanziamenti gia' autorizzati pel credito peschereccio dal sopracitato art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, e' disposto un aumento di L. 130.000 per ciascuno degli esercizi dal 1935-36 al 1954-55 sui capitoli corrispondenti, nei predetti esercizi, all'attuale capitolo n. 79 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1934-35.

[4]E' corrispondentemente ridotto di L. 130.000 per gli esercizi dal 1935-36 al 1954-55 lo stanziamento ordinario di cui all'art. 91 del testo unico delle leggi sulla pesca ed avente riferimento all'attuale capitolo n. 45 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1934-35.

[5]234

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 maggio 1940, n. 626

2

La L. 21 maggio 1940, n. 626 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti stabiliti dall'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca e dall'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1940-1941, le seguenti somme: Esercizio 1940-41......... L. 100.000 » 1941-42......... » 100.000 » 1942-43......... » 100.000 » 1943-44......... » 100.000 » 1944-45......... » 100.000 » 1945-46......... » 100.000 » 1946-47......... » 620.000 » 1947-48......... » 690.000 » 1948-49......... » 750.000 » 1949-50......... » 810.000 » 1950-51......... » 700.000 » 1951-52......... » 630.000 » 1952-53......... » 540.000 » 1953-54......... » 470.000 » 1954-55......... » 260.000 » 1955-56......... » 200.000 » 1956-57......... » 100.000 » 1957-58......... » 100.000"

L. 10 gennaio 1952, n. 16

3

La L. 10 gennaio 1952, n. 16 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme: Esercizio 1951-52.................. L. 3.000.000 Esercizio 1952-53.................. L. 3.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 3.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 6.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.500.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.500.000"

L. 15 marzo 1956, n. 237

4

La L. 15 marzo 1956, n. 237 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme: esercizio 1955-56............... L. 7.000.000 esercizio 1956-57............... L. 7.000.000 esercizio 1957-58............... L. 6.000.000"

Testo in vigore dal 29 aprile 1956 al 4 gennaio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1956

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1952 al 29 aprile 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 marzo 1956, n. 237

    La L. 15 marzo 1956, n. 237 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme: esercizio 1955-56............... L. 7.000.000 esercizio 1956-57............... L. 7.000.000 esercizio 1957-58............... L. 6.000.000"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1281~art8 · fonte del testo