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Per i mutui concessi dal Consorzio il Governo provvedera' affinche' la quota del quarto di cui all'art. 13 del decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, possa anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata: a) o dal valore dell'area sulla quale deve effettuarsi la costruzione, ed in caso di riparazione anche dalla parte dell'edifizio utilizzabile; b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro cespite, purche' sufficiente; c) o dalla garanzia di un ente intermedio.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
