Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il contributo dello Stato nel pagamento delle semestralita' dei mutui, ai sensi del n. 2, dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sara' commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sara' corrisposta dall'Istituto mutuante.
tolto: Il contributo sara' in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralita' dei mutui.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art9 · fonte del testo