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[1]La succursale in Reggio Calabria della sezione temporanea dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» e' costituita in ente autonomo, col titolo d'Istituto «Vittorio Emanuele III» per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. Ad essa e' assegnato un capitale iniziale di L. 2,333,664.20 quota spettante alla provincia di Reggio Calabria in proporzione delle domande di mutui presentate dai danneggiati dei terremoti del 1905 e 1907 in detta Provincia, sul patrimonio iniziale della sezione in L. 6,000,000 e sulle annualita' di contributo gia' versatele dal tesoro dello Stato e dal Banco di Napoli.

[2]Inoltre sulle 26 rate ancora da scadere a debito dello Stato e del Banco di Napoli, saranno annualmente versate al nuovo ente le quote spettantigli nella detta proporzione, rispettivamente in annue L. 220,157 e L. 33,023.55.

[3]Il nuovo ente cosi' costituito provvedera' direttamente alle operazioni di mutuo gia' eseguite o da eseguire per i danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907, secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, e le norme in essa contenute, purche' ai danni di detti terremoti non si siano sovrapposti quelli del terremoto 1908, nel qual caso le norme e le forme saranno quelle della legge 12 gennaio 1909. Provvedera' inoltre, nei limiti della proprio disponibilita', ai mutui da concedersi ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 nella sola provincia di Reggio Calabria, secondo la citata legge 12 gennaio 1909 e le disposizioni della legge presente. Avra' infine facolta' di funzionare come ente intermedio presso il Consorzio, ai sensi del precedente art. 10 ed anche presso qualunque altro Istituto mutuante, dando garanzia sulle proprie attivita' per la quota del quarto di cui al citato articolo. Gli avanzi dei contributi dell'Istituto di Reggio, secondo l'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, andranno a beneficio della sede del Credito agrario di Reggio Calabria.

[4]Con apposito regolamento saranno determinate le norme di funzionamento di detto Istituto.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 3 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art12 · fonte del testo