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[1]Nel centro urbano di Messina, i proprietari di edifici o di parte di edifici che sorgevano su aree rimaste fabbricabili secondo il nuovo piano regolatore, dovranno dichiarare se intendano provvedere direttamente alla loro riparazione o ricostruzione ed alla costruzione di nuovi edifici.

[2]Quando i proprietari non facciano tale dichiarazione entro il termine di sei mesi dallo sgombro, eseguito ai sensi del R. decreto 7 novembre 1909, n. 728, del perimetro di aree su cui sorgevano o sorgono i loro edifici, o parti di edifici, questi e le aree passeranno in libera proprieta' di un ente denominato «Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto».

[3]Nel caso di condominio o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario, bastera' ad escludere il passaggio della proprieta' dell'area o del fabbricato all'Unione, purche' egli dichiari di assumersi in proprio la riedificazione.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art15 · fonte del testo