Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1911, n. 842.
Abrogato dal 18 agosto 1911
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Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1911, n. 842.
Abrogato dal 18 agosto 1911
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911. 146 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel centro urbano di Messina, i proprietari di edifici o di parte di edifici che sorgevano su aree rimaste fabbricabili secondo il nuovo piano regolatore, dovranno dichiarare se intendano provvedere direttamente alla loro riparazione o ricostruzione ed alla costruzione di nuovi edifici.
tolto: Quando i proprietari non facciano tale dichiarazione entro il termine di sei mesi dallo sgombro, eseguito ai sensi del R. decreto 7 novembre 1909, n. 728, del perimetro di aree su cui sorgevano o sorgono i loro edifici, o parti di edifici, questi e le aree passeranno in libera proprieta' di un ente denominato «Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto».
tolto: Nel caso di condominio o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario, bastera' ad escludere il passaggio della proprieta' dell'area o del fabbricato all'Unione, purche' egli dichiari di assumersi in proprio la riedificazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1911, N. 842
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art15 · fonte del testo