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[1]Salva per l'attribuzione dei possessi immobiliari la competenza delle Commissioni istituite col R. decreto del 13 gennaio 1939, n. 13, e salva la competenza dei collegi arbitrali di cui all'art. 47 successivo, relativamente alla determinazione della indennita' per le espropriazioni, la cognizione di tutte le questioni, che potranno sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e' deferita temporaneamente a tre collegi speciali, aventi sede rispettivamente a Messina, Reggio Calabria e Palmi.

[2]I collegi eserciteranno la loro giurisdizione: il primo nella provincia di Messina, il secondo nei circondari di Reggio Calabria e di Gerace, il terzo nel circondario di Palmi e nella provincia di Catanzaro.

[3]Il collegio residente a Messina giudichera' anche delle questioni attinenti all'attribuzione e ripartizione delle carature da parte dell'Unione messinese fra gli aventi diritto.

[4]Il collegio stesso e gli altri due sopraindicati giudicheranno poi delle questioni attinenti all'attribuzione ed alla ripartizione delle carature da parte delle altre Unioni di proprietari che potranno essere istituite ai sensi dell'art. 24.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art25 · fonte del testo