Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I collegi saranno costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il piu' elevato in grado od il piu' anziano a parita' di grado esercitera' le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti Reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici.
tolto: A ciascuno dei componenti il collegio sara' dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate.
tolto: Con decreto Reale il numero dei collegi potra' essere aumentato o ridotto, modificando, ove occorra, le relative giurisdizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art26 · fonte del testo