Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualora i proprietari espropriati non accettino l'indennita' loro offerta ai sensi degli articoli 44 e 46, questa sara' fissata dai collegi arbitrali istituiti con il decreto Reale 25 novembre 1909, n. 756.
tolto: Il magistrato presidente di ciascuno di tali collegi sara' nominato dal ministro guardasigilli; e le nomine degli altri due membri dovranno essere rinnovate in seguito alla pubblicazione della presente legge.
tolto: La procedura innanzi al Collegio arbitrale sara' quella determinata dal R. decreto 24 marzo 1910, n. 158.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art47 · fonte del testo