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[1]I collegi saranno costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il piu' elevato in grado od il piu' anziano a parita' di grado esercitera' le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti Reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici.
[2]A ciascuno dei componenti il collegio sara' dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate.
[3]Con decreto Reale il numero dei collegi potra' essere aumentato o ridotto, modificando, ove occorra, le relative giurisdizioni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
