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[1]I collegi saranno costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il piu' elevato in grado od il piu' anziano a parita' di grado esercitera' le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti Reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici.

[2]A ciascuno dei componenti il collegio sara' dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate.

[3]Con decreto Reale il numero dei collegi potra' essere aumentato o ridotto, modificando, ove occorra, le relative giurisdizioni.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art26 · fonte del testo