Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le decisioni dei collegi saranno inappellabili se il valore della controversia non ecceda leL. 5000; oltre tale limite saranno soggette ad appello innanzi a collegi di secondo grado aventi sede, l'uno a Messina l'altro a Reggio Calabria, e composti di due magistrati di Corte di appello nominati per decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il piu' elevato in grado od il piu' anziano a parita' di grado esercitera' le funzioni di presidente, e di un ingegnere capo del genio civile, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.
tolto: Anche ai componenti questo collegio sara' dato un supplente nominato come sopra.
tolto: Il collegio di appello residente a Messina esercitera' la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria nelle due provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art27 · fonte del testo