Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le decisioni dei collegi saranno inappellabili se il valore della controversia non ecceda leL. 5000; oltre tale limite saranno soggette ad appello innanzi a collegi di secondo grado aventi sede, l'uno a Messina l'altro a Reggio Calabria, e composti di due magistrati di Corte di appello nominati per decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il piu' elevato in grado od il piu' anziano a parita' di grado esercitera' le funzioni di presidente, e di un ingegnere capo del genio civile, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

tolto: Anche ai componenti questo collegio sara' dato un supplente nominato come sopra.

tolto: Il collegio di appello residente a Messina esercitera' la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria nelle due provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art27 · fonte del testo