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[1]Le decisioni dei collegi saranno inappellabili se il valore della controversia non ecceda le L. 5000; oltre tale limite saranno soggette ad appello innanzi a collegi di secondo grado aventi sede, l'uno a Messina l'altro a Reggio Calabria, e composti di due magistrati di Corte di appello nominati per decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il piu' elevato in grado od il piu' anziano a parita' di grado esercitera' le funzioni di presidente, e di un ingegnere capo del genio civile, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

[2]Anche ai componenti questo collegio sara' dato un supplente nominato come sopra.

[3]Il collegio di appello residente a Messina esercitera' la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria nelle due provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art27 · fonte del testo