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[1]Le decisioni dei collegi di 1° grado sono equiparate a sentenze di tribunale e quelle di 2° grado a sentenze di Corte di appello.
[2]Dai mezzi straordinari d'impugnativa delle sentenze stesse e' escluso il ricorso per Cassazione.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
