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[1]Le decisioni dei collegi di 1° grado sono equiparate a sentenze di tribunale e quelle di 2° grado a sentenze di Corte di appello.

[2]Dai mezzi straordinari d'impugnativa delle sentenze stesse e' escluso il ricorso per Cassazione.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art28 · fonte del testo