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[1]I mutui di favore sono concessi, oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'art. 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati.

[2]Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadra' dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge.

[3]Fra gli enti indicati nell'art. 7, n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si intendono comprese le Camere di commercio.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art3 · fonte del testo