Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I mutui di favore sono concessi, oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'art. 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati.

[2]Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadra' dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge.2

[3]Fra gli enti indicati nell'art. 7, n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si intendono comprese le Camere di commercio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1911, n. 842

2

La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che "Il termine per chiedere la concessione dei mutui, stabilito dall'art. 3, secondo comma, della legge 13 luglio 1910, n. 466, e' prorogato di anni due".

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 luglio 1911, n. 842

    La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che "Il termine per chiedere la concessione dei mutui, stabilito dall'art. 3, secondo comma, della legge 13 luglio 1910, n. 466, e' prorogato di anni due".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art3 · fonte del testo