Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I mutui di favore sono concessi, oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'art. 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati.
[2]Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadra' dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge.2
[3]Fra gli enti indicati nell'art. 7, n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si intendono comprese le Camere di commercio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 luglio 1911, n. 842
2La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che "Il termine per chiedere la concessione dei mutui, stabilito dall'art. 3, secondo comma, della legge 13 luglio 1910, n. 466, e' prorogato di anni due".
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
