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[1]Ferme restando le norme in vigore per il gratuito patrocinio, tutti gli atti del procedimento avanti ai collegi speciali, e tutti i provvedimenti di qualunque natura da essi emanati, comprese le relative copie da rilasciarsi alle parti, nonche' gli atti, scritti, e documenti che venissero prodotti dalle parti ai collegi saranno stesi su carta da bollo da centesimi cinquanta.

[2]Con RR. decreti sara' stabilito quant'altro occorra per il funzionamento dei collegi e sara' fissato il giorno in cui cesseranno di funzionare.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art30 · fonte del testo