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[1]I Comuni, indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespisti comunali aventi carattere continuativo.

[2]I mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e lo Stato contribuira' per la meta' nel pagamento delle annualita', comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i Comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale.

[3]All'atto dell'approvazione del piano o con successivo R. decreto sara' stabilito il limite massimo della somma, che potra' essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tale limite potranno essere contratti uno o piu' mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

[4]E' abrogato il termine di cinque anni, posto dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la formazione dei piani regolatori o d'ampliamento.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 3 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art39 · fonte del testo