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[1]I Comuni, indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespisti comunali aventi carattere continuativo. 4
[2]I mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e lo Stato contribuira' per la meta' nel pagamento delle annualita', comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i Comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale.
[3]All'atto dell'approvazione del piano o con successivo R. decreto sara' stabilito il limite massimo della somma, che potra' essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tale limite potranno essere contratti uno o piu' mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.
[4]E' abrogato il termine di cinque anni, posto dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la formazione dei piani regolatori o d'ampliamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1912, n. 801
4La L. 6 luglio 1912, n. 801 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per la compilazione dei piani regolatori e di ampliamento da parte dei Comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e' prorogato di due anni".
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
