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[1]Cessano di far parte degli immobili assegnati al Ministero della guerra e saranno, per la parte che loro possa occorrere, assegnati al Ministero dei lavori pubblici, ed all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i seguenti immobili:
- a)la cittadella di Messina con i fabbricati, bastioni, fossati e spalti che la compongono;
- b)la piazza d'armi di Terranova pure in Messina con il bastione denominato Don Blasco e la tettoia ad esso attigua;
- c)le aree ed i fabbricati che si trovano nella spianata detta di San Ranieri limitatamente pero' alle parti che al presente sono in uso all'Amministrazione della guerra.
[2]Il trasferimento degl'immobili, di cui sopra, sara' regolato con le modalita' che verranno stabilite di comune accordo fra le Amministrazioni interessate.
[3]Gl'immobili saranno dal Ministero della guerra riconsegnati al Demanio nello stato in cui si trovano completamente sgombri dei materiali mobili di pertinenza dell'Amministrazione della guerra, la quale avra' pero' facolta' di asportare gli oggetti di arredamento fissi esistenti nei vari fabbricati e di demolire ed asportare le baracche, che si trovano nei terreni che abbandona.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
