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[1]Nei Comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre la concessione dei mutui ipotecari saranno accordate sui proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni o ricostruzione delle sedi o dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi delle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere coi loro mezzi ordinari far fronte alle relative spese.

[2]Parimente sui proventi medesimi sara' attribuito alle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria pel pareggio dei loro bilanci e per la costruzione dei loro edifizi un contributo annuo dal 1° gennaio 1910 a tutto il 1913 di L.80,000 a Messina e di L. 40,000 a Reggio.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art75 · fonte del testo