Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1914 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909 dove per le verifiche gia' eseguite fu constata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi RR. decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58, e colla limitazione di cui nei suddetti decreti, e' esteso fino al 31 dicembre 1913.
tolto: Le sovrimposte condonate saranno inscritte nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle Provincie e ai Comuni sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art74 · fonte del testo