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I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 possono ottenere il mutuo dal Consorzio, o dagli altri Istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero gia' stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per l'intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art8 · fonte del testo