Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il contributo dello Stato nel pagamento delle semestralita' dei mutui, ai sensi del n. 2, dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sara' commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sara' corrisposta dall'Istituto mutuante.

[2]Il contributo sara' in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralita' dei mutui.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art9 · fonte del testo