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[1]Il contributo dello Stato nel pagamento delle semestralita' dei mutui, ai sensi del n. 2, dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sara' commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sara' corrisposta dall'Istituto mutuante.
[2]Il contributo sara' in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralita' dei mutui.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
