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[1]I contributi dello Stato, di cui e' cenno nella presente legge, saranno esenti dalla tassa di ricchezza mobile.

[2]I contratti di mutuo previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

[3]Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

[4]Tutti gli atti occorrenti all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprieta', la liberta' e il valore dei fabbricati e fondi offerti in garanzia dei mutui, saranno stesi in carta libera rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici Uffici.

Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 10 agosto 1902

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;341~art11 · fonte del testo

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