Art. 11
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[1]I contributi dello Stato, di cui e' cenno nella presente legge, saranno esenti dalla tassa di ricchezza mobile.
[2]I contratti di mutuo previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.
[3]Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.
[4]Tutti gli atti occorrenti all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprieta', la liberta' e il valore dei fabbricati e fondi offerti in garanzia dei mutui, saranno stesi in carta libera rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici Uffici.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 10 agosto 1902
