Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I contributi dello Stato, di cui e' cenno nella presente legge, saranno esenti dalla tassa di ricchezza mobile.
[2]I contratti di mutuo previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.
[3]Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.
[4]Tutti gli atti occorrenti all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprieta', la liberta' e il valore dei fabbricati e fondi offerti in garanzia dei mutui, saranno stesi in carta libera rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici Uffici. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1902, n. 298
2La L. 3 luglio 1902, n. 298 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, ed alle opere di difesa di proprieta' privata e consorziale, le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 ed 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341".
Testo in vigore dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
