Art. 9
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[1]Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli Istituti sovventori, a garanzia dei mutui suddetti, avranno la priorita' sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.
[2]Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verra' ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione e ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'Ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.
[3]Tali opposizioni saranno risolute dalla Commissione di cui al successivo articolo 14, secondo le norme stabilite nel Regolamento.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 10 agosto 1902
