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[1]Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli Istituti sovventori, a garanzia dei mutui suddetti, avranno la priorita' sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

[2]Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verra' ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione e ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'Ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.

[3]Tali opposizioni saranno risolute dalla Commissione di cui al successivo articolo 14, secondo le norme stabilite nel Regolamento.

Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 10 agosto 1902

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;341~art9 · fonte del testo

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