Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli Istituti sovventori, a garanzia dei mutui suddetti, avranno la priorita' sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

[2]Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verra' ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione e ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'Ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.

[3]Tali opposizioni saranno risolute dalla Commissione di cui al successivo articolo 14, secondo le norme stabilite nel Regolamento. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 luglio 1902, n. 298

2

La L. 3 luglio 1902, n. 298 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, ed alle opere di difesa di proprieta' privata e consorziale, le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 ed 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341".

Testo in vigore dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1902

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1901 al 10 agosto 1902.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 luglio 1902, n. 298

    La L. 3 luglio 1902, n. 298 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, ed alle opere di difesa di proprieta' privata e consorziale, le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 ed 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;341~art9 · fonte del testo

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