Art. 9
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[1]Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli Istituti sovventori, a garanzia dei mutui suddetti, avranno la priorita' sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.
[2]Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verra' ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione e ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'Ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.
[3]Tali opposizioni saranno risolute dalla Commissione di cui al successivo articolo 14, secondo le norme stabilite nel Regolamento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1902, n. 298
2La L. 3 luglio 1902, n. 298 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, ed alle opere di difesa di proprieta' privata e consorziale, le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 ed 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341".
Testo in vigore dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
