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L'indennita' di contingenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, prevista per i lavoratori di cui all'art. 1 della presente legge, e' aumentata nella misura del 30 per cento.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 26 novembre 1970

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 161/1970

    Ha colpito questo articolo
    18 novembre 1970

    Sono costituzionalmente illegittimi l'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonché l'art. 1 del D.Lg. 14 dicembre 1947, n. 1460, gli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, l'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e l'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge. La distinzione degli stabili in categorie è posta dalla legge (come dai contratti collettivi) in funzione di determinare la quantità e qualità del lavoro del portiere ai fini della corrispettività della retribuzione. Costituiscono perciò criteri idonei a tale determinazione gli elementi obiettivi che caratterizzano l'immobile, determinando maggiore e più complesso lavoro, nonché il numero dei vani e degli appartamenti, implicanti diversa quantità di servizio. Col riferirsi alla misura dell'imponibile per determinare una minore indennità di contingenza, che è parte della retribuzione, si introduce un elemento del tutto estraneo agli adottati criteri di valutazione della quantità e qualità delle prestazioni lavorative, e con essi contrastante. Ne deriva una differenziazione nelle retribuzioni, che non si basa su una obiettiva diversità quantitativa e qualitativa di lavoro, giacché dalla modesta misura del reddito non deriva necessariamente una minore esigenza di impegno lavorativo del portiere. L'eterogeneità del criterio dell'imponibile, rispetto agli altri criteri determinativi della retribuzione, da' luogo a una irrazionale possibilità di trattamenti differenti rispetto a situazioni identiche. La considerazione che, negli stabili della categoria di cui trattasi, il portiere è autorizzato a esercitare altro mestiere non è rilevante, giacché tale autorizzazione è pure prevista per i portieri degli stabili delle altre categorie, e la differenza di trattamento permane anche tra portieri autorizzati al detto esercizio.

    Art. 2 Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili · Art. 1 Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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