Art. 3
I valori convenzionali degli elementi attualmente corrisposti in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.) e le indennita' sostitutive, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938, sono aumentati a tutti gli effetti di legge e contrattuali nella misura del 50 per cento.
Testo vigente dal 29 aprile 1954
