Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili
Art. 4
Le indennita' sostitutive degli elementi non corrisposti in natura, nonche' i valori convenzionali degli elementi stessi, sono parificati per il personale femminile alle misure stabilite per il personale maschile.
Testo vigente dal 29 aprile 1954
