Alla copertura dell'onere annuo di lire 367 milioni afferente agli esercizi finanziari 1965 e 1966 si provvedera' mediante riduzione dell'apposito fondo speciale iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i predetti anni, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 agosto 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-08-06;644~art3 · fonte del testo