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[1]E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti, in base alle vigenti disposizioni, di indennita' temporanee mensili di caro-viveri:
- a)personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI; marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;
- b)personale subalterno; operai permanenti e incaricati stabili; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI;
- c)brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri, ed equiparati della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;
- d)sergenti e sergenti maggiori del Regio esercito, ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.
[2]L'aggiunta di famiglia e' assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di L. 150, L. 135, L. 130, e L. 50 mensili, rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 e L. 10 mensili, per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.
[3]Per ogni figlio minorenne, in piu' di tre, la quota complementare e' assegnata in misura doppia di quelle suindicate.
[4]Valgono, in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennita' temporanee mensili di caro-viveri. Le indennita' medesime, per i personali considerati nel presente articolo, sono abolite.
[5]Lo stesso miglioramento, derivante dall'applicazione del disposto delle lettere a) e c) del presente articolo, spetta, a titolo di aggiunta di famiglia, agli ufficiali, ai capi-squadra ed alle camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coniugati o vedovi con prole minorenne. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722
9Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) che "Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi: a) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed astensioni e la indennita' di caroviveri prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1945.
Testo in vigore dal 30 novembre 1945 al 16 dicembre 2009
