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[1]E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti, in base alle vigenti disposizioni, di indennita' temporanee mensili di caro-viveri:

  • a)personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI; marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;
  • b)personale subalterno; operai permanenti e incaricati stabili; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI;
  • c)brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri, ed equiparati della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;
  • d)sergenti e sergenti maggiori del Regio esercito, ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

[2]L'aggiunta di famiglia e' assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di L. 150, L. 135, L. 130, e L. 50 mensili, rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 e L. 10 mensili, per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

[3]Per ogni figlio minorenne, in piu' di tre, la quota complementare e' assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

[4]Valgono, in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennita' temporanee mensili di caro-viveri. Le indennita' medesime, per i personali considerati nel presente articolo, sono abolite.

[5]Lo stesso miglioramento, derivante dall'applicazione del disposto delle lettere a) e c) del presente articolo, spetta, a titolo di aggiunta di famiglia, agli ufficiali, ai capi-squadra ed alle camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coniugati o vedovi con prole minorenne.

Testo in vigore dal 2 luglio 1929 al 30 novembre 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1047~art2 · fonte del testo