Art. 8 — Contributo per l'installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori
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Per la installazione su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), comprese le relative tubolature, o di nuovi macchinari o di nuovi apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, che siano di costruzione nazionale, e' corrisposto ai costruttori un contributo nella misura di lire 40 a chilogrammo di materiali impiegati e messi in opera. Qualora nella costruzione dei singoli complessi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), ovvero di macchine o apparecchi di bordo, siano impiegate parti staccate provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo spettante per i singoli complessi, o macchinari, o apparecchi ausiliari, e' apportata una riduzione proporzionale al peso di questi ultimi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo. Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata per le installazioni di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1 luglio successivo.
Testo in vigore dal 29 luglio 1954 al 19 maggio 1961
