Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione, soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturita' economica.

[2]Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprieta' della provincia, dei comuni e degli enti morali, il rispettivo proprietario dovra' presentare domanda alla Commissione provinciale, che fara' accertare dall'ispezione forestale la maturita' economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sara' indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l'esame e l'approvazione, che dovra' essere data nel termine non maggiore di tre mesi.

[3]Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata bastera' l'autorizzazione della Commissione suddetta, la quale, su proposta dell'ispezione forestale e tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescrivera' all'uopo, le condizioni e cautele che riputera' necessarie, a spese del proprietario.

[4]La spesa delle ispezioni tecniche pel taglio dei boschi dei privati e' a carico dello Stato. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il Regio Decreto 7 febbraio 1909, n. 70, convertito, senza modificazioni, dalla L. 21 luglio 1910, n. 579, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le attribuzioni della Commissione forestale provinciale di Reggio Calabria di cui nell'art 70 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono deferite all'ispettore forestale del Ripartimento, fino a che la Commissione stessa non sara' in grado di riprendere le sue normali funzioni".

Testo in vigore dal 16 febbraio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 febbraio 1909.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 7 febbraio 1909, n. 70, convertito, senza modificazioni, dalla L. 21 luglio 1910, n. 579, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le attribuzioni della Commissione forestale provinciale di Reggio Calabria di cui nell'art 70 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono deferite all'ispettore forestale del Ripartimento, fino a che la Commissione stessa non sara' in grado di riprendere le sue normali funzioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art70 · fonte del testo

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