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[1]I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione, soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturita' economica.

[2]Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprieta' della provincia, dei comuni e degli enti morali, il rispettivo proprietario dovra' presentare domanda alla Commissione provinciale, che fara' accertare dall'ispezione forestale la maturita' economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sara' indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l'esame e l'approvazione, che dovra' essere data nel termine non maggiore di tre mesi.

[3]Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata bastera' l'autorizzazione della Commissione suddetta, la quale, su proposta dell'ispezione forestale e tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescrivera' all'uopo, le condizioni e cautele che riputera' necessarie, a spese del proprietario.

[4]La spesa delle ispezioni tecniche pel taglio dei boschi dei privati e' a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 febbraio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art70 · fonte del testo

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