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[1]Nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano in ciascuna provincia o ciascun circondario compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n. 23, e 7 luglio 1901, n. 321, l'imposta erariale sui terreni e' ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti iscritti nei ruoli della rispettiva provincia per un imponibile complessivo non superiore a L. 6000.

[2]Le sovrimposte provinciale e comunale continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge. Ove le sovrimposte sorpassassero il limite legale non possono elevarsi al di la' della somma iscritta sul bilancio in esercizio al tempo della pubblicazione dalla presente legge.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 4 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art82 · fonte del testo

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