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[1]Nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano in ciascuna provincia o ciascun circondario compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n. 23, e 7 luglio 1901, n. 321, l'imposta erariale sui terreni e' ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti iscritti nei ruoli della rispettiva provincia per un imponibile complessivo non superiore a L. 6000.
[2]Le sovrimposte provinciale e comunale continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge. Ove le sovrimposte sorpassassero il limite legale non possono elevarsi al di la' della somma iscritta sul bilancio in esercizio al tempo della pubblicazione dalla presente legge. 9 10
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767
9Il Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767, ha disposto (con l'art. 332, comma 4) che "Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta".
Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148
10Il Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148 ha disposto (con l'art. 341, comma 4) che "Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta".
Testo in vigore dal 23 marzo 1915 al 16 dicembre 2009
