Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 23 marzo 1915. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano in ciascuna provincia o ciascun circondario compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n. 23, e 7 luglio 1901, n. 321, l'imposta erariale sui terreni e' ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti iscritti nei ruoli della rispettiva provincia per un imponibile complessivo non superiore a L. 6000.

[2]Le sovrimposte provinciale e comunale continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge. Ove le sovrimposte sorpassassero il limite legale non possono elevarsi al di la' della somma iscritta sul bilancio in esercizio al tempo della pubblicazione dalla presente legge. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767

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Il Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767, ha disposto (con l'art. 332, comma 4) che "Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta".

Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 23 marzo 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 4 agosto 1912.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767

    Il Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269, come modificato dalla L. 6 luglio 1912, n. 767, ha disposto (con l'art. 332, comma 4) che "Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art82 · fonte del testo

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