Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

Art. 11 — Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili

Fuori dai casi previsti dagli articoli 9 e 10 per la riparazione e modificazione di navi mercantili e dei relativi macchinari e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno puo' essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa. Il contributo non puo' essere concesso se il peso complessivo dei materiali impiegati e' inferiore a 10.000 chilogrammi.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art11 · fonte su Normattiva