Art. 47
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata dal Presidente della Giunta, entro cinque giorni dall'approvazione, al Commissario del Governo per il visto. La scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ove il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, equivale alla apposizione del visto. In caso di rinvio, ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei componenti, si procede alla promulgazione se entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimita' o quella di merito.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
