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Sono autorizzate le seguenti spese a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

  • a)21 miliardi e 348 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici per le Universita' e per gli Istituti di istruzione superiore. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;
  • b)3 miliardi e 500 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento degli stabilimenti annessi alle Universita' e agli Istituiti di istruzione superiore, quali i Collegi e le Case dello studente. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;
  • c)6 miliardi per contributi da destinare all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti in concomitanza della: realizzazione delle opere edilizie, di cui alla lettera a) e 500, milioni per contributi da destinare all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b);
  • d)9 miliardi e 620 milioni per contributi da destinare alle Universita' ed agli Istituti d'istruzione superiore, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, ed agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature scientifiche e didattiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle Biblioteche di Facolta', e per il loro funzionamento;
  • e)280 milioni ad integrazione dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle Scuole di ostetricia;
  • f)250 milioni per le Biblioteche universitarie statali;
  • g)2 miliardi per l'assistenza universitaria, di cui un miliardo e 500 milioni per gli studenti in corso di studio e 500 milioni per giovani laureati.

Testo in vigore dal 30 marzo 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;158~art1 · fonte del testo