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Allo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della complessiva somma, di 45 miliardi 134 milioni, occorrente per l'attuazione dell'iniziative previste dalla presente legge, si provvedera' mediante utilizzazione delle quote destinate all'istruzione superiore sui fondi accantonati relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61, per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969. Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati eventualmente entro l'esercizio 1960-61, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri, decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 marzo 1961 al 22 dicembre 2008

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