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Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino ad un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali".

Testo in vigore dal 14 marzo 1949 al 21 febbraio 1952

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