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Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino ad un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali".1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 gennaio 1952, n. 33
1La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 2) che "La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000."
Testo in vigore dal 21 febbraio 1952 al 26 gennaio 1955
