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Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialita' in Kcal/h, ai comando provinciale dei vigili del fuoco che provvedera' ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento. Avverso l'esito negativo di tale collaudo e' ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila. Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico, e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila.

Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art10 · fonte su Normattiva