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Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialita' in Kcal/h, ai comando provinciale dei vigili del fuoco che provvedera' ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento. Avverso l'esito negativo di tale collaudo e' ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila. Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico, e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
4Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006
