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Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute e' punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 300 mila. Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto. Ove il fatto previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal combustibile e risulti provata la responsabilita' del fornitore la penalita' ricadra' su quest'ultimo e sara' raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso.

Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 23 maggio 1973

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art14 · fonte su Normattiva