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[1]I lavori di cui all'art. 1 sono dichiarati di pubblica utilita' e ad essi sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell'art. della legge 12 gennaio 1909, n. 12, quelle dell'art. 3 della legge medesima, escluso l'ultimo comma, nonche' le disposizioni dei Regi decreti 28 gennaio 1909, n. 68, 6 febbraio 1909, n. 45, 6 maggio 1909, n. 255 e 3 agosto 1909, n. 600.

[2]I trasporti in ferrovia dei materiali acquistati dall'Amministrazione dello Stato per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata-chilometro ed il relativo importo sara' inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato allo attivo fra gli introiti a rimborso di spesa ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;467~art3 · fonte del testo