Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 217 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nei Comuni danneggiati dal terremoto indicati nel Regio decreto di cui all'art. 1 e' sospesa la riscossione della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910.
tolto: Durante la sospensione dell'imposta si fara' luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.
tolto: Le rate della imposta e della sovrimposta sospesa e non compresa negli sgravi saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.
tolto: A carico dello Stato sara' corrisposta alle provincie di Avellino e di Potenza, ai comuni di Baronissi, Galvanico e Laviano in provincia di Salerno ed ai Comuni di cui all'art. 1, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data del terremoto del 7 giugno 1910, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1909 e quelli applicati nel periodo medesimo.
tolto: Per tale spesa si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.
tolto: Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 7 giugno 1910 e' accordata l'esenzione dall'imposta fabbricati per 10 anni, dal giorno in cui l'edificio sara' divenuto atto all'uso o abitazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;467~art4 · fonte del testo